*FAQ MINISTERO SU RINUNCIA PROROGA CONTRATTO CIVID – F000423*
L’Istituzione scolastica dispone di contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. 73/2021, con scadenza entro il 30 dicembre 2021. Alla luce di quanto previsto nella Legge di Bilancio, è possibile conferire un incarico temporaneo, ai sensi del medesimo articolo, in sostituzione di un contratto terminato il 30 dicembre 2021 e non prorogato per motivi di rifiuto del personale docente ed ATA precedentemente individuato?
Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nella specifica ipotesi in cui il destinatario della proroga del contratto manifesti la propria indisponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato si possa individuare un diverso soggetto cui conferire l’incarico sino al 31 marzo seguendo le regole previste dalla normativa vigente. Tale possibilità appare coerente con la finalità della norma di legge che intende continuare a soddisfare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica. Tale soluzione peraltro non determina un aggravio di spesa in quanto le risorse stanziate assicurano la relativa copertura finanziaria.