Il congedo biennale retribuito, istituito dal D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 art. 42 comma 5 e modificato dal D.lgs. n.119/2011, consente l’assistenza a familiari con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 accertata e certificata non ricoverati a tempo pieno presso una struttura specializzata.
Il limite complessivo di durata del congedo è di due anni, fruibili in modalità continuativa o frazionata, nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti, e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente. In caso di lavoro part time verticale non è possibile usufruire del congedo durante le pause contrattuali (giornate in cui il contratto part-time non prevede l’attività lavorativa). I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato.
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