Validità anno 2013 prima sentenza

‼️🔵 *VALIDITÀ ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: PRIMA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA* ‼️🔵 Pubblicata la prima sentenza del *Tribunale di Foggia Sezione Lavoro* di riconoscimento ai fini della maturazione delle fasce stipendiali dell’anno 2013, in applicazione dell’ordinanza della Cassazione e della sentenza di giugno 2024 della Corte di Appello di Bari. In una causa promossa da una COLLABORATRICE SCOLASTICA passata nel ruolo di ASSISTENTE TECNICO difesa dal legale della UIL Scuola di Foggia/BariBat – *Avv. Marco Dibitonto* – il Tribunale di Foggia ha emesso *la prima sentenza positiva in materia di riconoscimento a tutti i fini dell’anno 2013* statuendo quanto segue: ” _volendo solo soffermarsi sull’incidenza a fini economici del riconoscimento dell’anno 2013, si rileva che nel caso di specie, la sterilizzazione economica dell’anno 2013 non potrebbe neanche astrattamente venire in rilievo, se sol  si consideri che le differenze retributive al cui versamento il Ministero è stato condannato sono quelle maturate nel quinquennio precedente il 24.5.2023, nei limiti della prescrizione, e, quindi con evidente esclusione di quelle afferenti l’annualità del 2013_ . ” E’ stato dichiarato ” _il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dalla ricorrente alle dipendenze del MIM con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 17.9.2003 all’1.9.2022, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente tecnico nonché il diritto della stessa alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ovvero anni 18, mesi 6 e giorni 10 e collocazione nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 20.2.2019″ con ” _condanna il MIM al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione”. 
Dunque *piena valenza ai fini giuridici ed economici del 2013* nella ricostruzione della carriera e *nessun blocco del 2013 nello sviluppo delle fasce stipendiali* .
*Nicola Rega*, Segretario Generale della UIL SCUOLA FOGGIA–  , esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito ricordando che la Federazione UIL Scuola Rua si è sempre battuta, a livello nazionale, per il riconoscimento del 2013. Nonostante i franchi tiratori, le risultanze della giurisprudenza – ci si augura – possano portare definitivamente ad una risoluzione politica della
questione. Ora come ora occorrw andare avanti con l’adesione al RICORSO GRATUITO promosso dalla UIL SCUOLA RUA scrivgendo una mail a ricorsifoggia@uilscuola.it