A conclusione della trattativa per il rinnovo del CCNI comunica la mancata firma del testo.
Le motivazioni sono le seguenti:
La Federazione UIL scuola RUA non ha condiviso le limitazioni imposte al diritto alla mobilità per il personale docente e non ha firmato il CCNI la cui riapertura è stata dettata dall’ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022.
In particolare, a causa di una restrizione introdotta per via legislativa nel 2021 (decreto legge n. 73, convertito con legge n. 106), è previsto che non possono partecipare alle procedure di mobilità, per l’anno scolastico 2023/24, tutti i docenti che, a seguito della mobilità dello scorso anno, hanno ottenuto l’1/9/2022 una sede in provincia diversa da quella di titolarità.
Analoga condizione riguarda i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’1/9/22 che non possono accedere alla mobilità prima che siano trascorsi tre anni (Decreto-Legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/22 che ha modificato il D.lgs. 59/2017, comma 5, articolo 13).
L’Amministrazione solo a questi ultimi permetterà inizialmente di presentare domanda, la cui convalida potrà avvenire solo a seguito di un eventuale intervento legislativo che, limitatamente per l’a.s. 2023/24 sospenda il blocco imposto.
La Federazione UIL scuola RUA ritiene che tutto il personale abbia uguali diritti e che bisogna evitare discriminazioni tra analoghe situazioni, per cui l’accesso alla mobilità deve essere
consentito a tutti a prescindere dall’anno scolastico di immissione in ruolo.
L’Amministrazione ponendo limitazioni al diritto della mobilità, pensando – così come imposto, pare, anche dalla commissione europea – di garantire la continuità didattica dimostra, per la Federazione UIL Scuola Rua, di non conoscere, evidentemente, la realtà che vivono da anni le scuole italiane.
Solo nell’a.s. 2022/23 si registrano almeno 250mila contratti a tempo determinato con scuole che hanno cambiato docenti della stessa materia anche 5 volte in pochi mesi.
Se poi consideriamo che il numero di coloro che ottengono la mobilità ogni anno è inferiore anche alle 60mila unità, su quasi 600mila docenti potenzialmente coinvolti, non si comprende perché accanirsi contro questo personale limitandone i diritti.
Un evidente controsenso che, a parer nostro, conferma la mancanza di una volontà politica necessaria per affrontare la questione nel concreto: alle promesse elettorali – rimuovere gli
“ostacoli piantati dal ministro Azzolina” – non sono seguiti i fatti che confermano una cattiva continuità con quella politica che ha inserito i vincoli.
La Federazione UIL scuola RUA nel corso della trattativa ha anche più volte proposto all’Amministrazione una soluzione per via contrattuale in grado di superare i limiti introdotti per via legislativa, sostenendo che attraverso la sottoscrizione di un contratto si possa modificare la legge secondo anche quanto previsto dal Testo Unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/01 art. 2 comma 2).
È stato anche più volte sottolineato che il tema della mobilità dei docenti è tuttora oggetto di trattativa all’ARAN: il rinnovo del Contratto di lavoro, per la parte giuridica, ha al centro la mobilità dei docenti proprio a seguito dell’impegno che lo stesso Ministro ha assunto all’atto della sottoscrizione della parte economica dello stesso Contratto.
Intervenire con un atto unilaterale nel corso di una trattativa all’ARAN – proprio sul tema della mobilità – lo riteniamo non solo irrispettoso ma a limite delle buone ed efficienti relazioni sindacali.
In conclusione, la Federazione UIL Scuola RUA, ha preso atto dell’indisponibilità da parte dei rappresentanti del Ministero a recepire le soluzioni proposte e ha deciso, con fermezza e
coerenza rispetto anche alle posizioni assunte lo scorso anno scolastico, di non sottoscrivere il contratto.
L’ordinanza prevede l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2022, in ottemperanza del decreto legge 36 in materia di mobilità dei docenti.
Per i docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022, l’Amministrazione ha inserito una parziale limitazione nell’ordinanza ministeriale, consentendo inizialmente di presentare domanda di mobilità in attesa di un intervento legislativo che sospenda il blocco. Nel caso in cui questo provvedimento non dovesse arrivare, anche per loro la mobilità sarà bloccata.
Restano confermati, invece, il divieto di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti che hanno ottenuto un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia (limitazione introdotta dal decreto sostegni bis nel 2021) e la possibilità di trasferirsi in provincia da posto di sostegno a posto comune sul 75% dei posti disponibili.
Le date per la presentazione delle domande di mobilità sono
dal 6 marzo al 21 marzo 2023 personale docente
dal 17 marzo al 3 aprile 2023 personale ATA
personale educativo dal 9 marzo al 29 marzo 2023
L’ordinanza applica invece il decreto legislativo n. 105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, permettendo così a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia.
Fonte OrizzonteScuola