ESAMI DI STATO: CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE DOMANDA COME COMMISSARIO ESTERNO

Sono tenuti alla presentazione 

dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non 

designati commissari interni o referenti del plico telematico:

– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai 

commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge 

n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. I docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999; 

2. I docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

3. I docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale (in caso di nomina, detti docenti sono tenuti 

a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello 

svolgimento della funzione di commissario esterno;

4. I docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

5. I docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola 

secondaria di secondo grado. 

Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno:

1. I docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato; 

2. I docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104

del 1992;

3. I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si evidenzia che i docenti appartenenti alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di

commissario esterno, possono contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.